
Che cos’è
Il superbonus 110% 2025 è una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorare l’efficienza energetica.
Questa prestazione è stata prevista dal Decreto Rilancio e, come da aggiornamento del 2022, vale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025.
È stata, inoltre, data la possibilità di ricevere il bonus come contributo anticipato, sotto forma di sconto da parte dei fornitori di beni o servizi o dalla cessione del credito che corrisponde alla detrazione che spetta.
In tal caso, si dovrà inviare (dal 15 ottobre 2020 in poi) una comunicazione per poter esercitare questa opzione. Il modello da dover compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020, scaricabile qui.
Il Superbonus 110% si applica alle spese sostenute entro:
- il 30 giugno 2022, per gli edifici, composti da 2 a 4 unità immobiliari (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) accatastate separatamente, posseduti da persone fisiche: ma, se a questa data sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento previsto, la data di scadenza delle successive spese sostenute è al 31 dicembre 2022;
- il 31 dicembre 2022 per le villette e le case unifamiliari, cioè di un’unica unità abitativa, ma a condizione che sia stato eseguito e pagato almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022;
- il 31 dicembre 2023 per gli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) e istituti analoghi, ma a condizione che sia stato eseguito e pagato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2023;
- il 31 dicembre 2025, per i condomini, ma con una detrazione che diminuirà di anno in anno come segue:
- 110% nel 2022 e nel 2023;
- 70% nel 2024;
- 65% nel 2025.
Cosa si intende per “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”?
Per “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” si intendono unità immobiliari, oggetto di interventi qualificati, non legati ai beni relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.
La detrazione spetta, perciò, ai contribuenti che svolgono attività di impresa o arti e professioni se le spese sostenute abbiano come oggetto interventi effettuati sui propri immobili ad uso privato e, dunque, diversi:
• da quelli strumentali, delle attività di impresa o arti e professioni;
• dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
• dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Novità Fondi e Cessione del Credito 2022
A causa dell’esaurimento dei fondi stanziati dal Governo, il Superbonus 110% è stato bloccato in attesa di nuove comunicazioni. Ad oggi, quindi, le aziende edili coinvolte rischiano di non poter finire gli interventi iniziati mentre le banche hanno già bloccato gli acquisti dei crediti fiscali che derivano dal Superbonus 110%.
Se i lavori sono già stati iniziati, e perciò si è già concluso un accordo di cessione del credito con una banca, quest’ultima dovrebbe ricevere dal Governo interventi per il finanziamento del credito.
Per chi, invece, ha stipulato un contratto con l’impresa ma aspetta ancora la risposta della banca per la cessione del credito, può bloccare tutto in attesa di nuove comunicazioni dal Governo.
Interventi ammessi
Tra gli interventi ammessi per il superbonus 110%, possiamo distinguerne di due tipi, ovvero:
1.Interventi principali, detti anche “trainanti”, che sono:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
2.Interventi aggiuntivi, detti anche “trainati”, che rientrano nelle spese per la detrazione solo se eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali. Questi sono:
- interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Sono esclusi gli edifici sottoposti a vincolo ambientale, artistico o storico sui quali è vietato ogni intervento.
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Super Sismabonus – interventi antisismici
Tra gli interventi principali, rientrano i lavori effettuati per il rinforzo strutturale degli immobili che si trovano nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3.
Per questa tipologia di interventi, le detrazioni già previste dal Sismabonus ordinario vengono aumentate al 110% (Super Sismabonus) e si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025.
Inoltre, gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto ad una detrazione pari al 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Chi può usufruire del Superbonus 110%
Il superbonus 110% potrà essere usufruito da tutti i contribuenti possessori dell’immobile che andrà ristrutturato.
Essi sono:
- condomìni;
- persone fisiche, proprietarie dell’immobile;
- associazioni tra professionisti ed enti, sia pubblici che privati, senza scopo di lucro;
- società di persone;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- società di capitali;
- titolari reddito d’impresa ma solo con riferimento ai fabbricati utilizzati per attività imprenditoriale;
- titolari di un diritto sull’immobile, i condomìni ed inquilini che hanno l’immobile in comodato d’uso;
- istituti autonomi case popolari (IACP) e dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, cioè:
- istituiti che hanno i requisiti richiesti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ma gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- il coniuge o convivente che vive con il proprietario dell’immobile, dove verranno effettuati i lavori, a patto che sostenga personalmente la spesa.
Limiti di spesa degli interventi principali
Gli interventi principali, o detti anche trainanti, attraverso i quali si accede direttamente alla detrazione fiscale del 110%, sono:
1. Lavori di isolamento termico:
I lavori per la realizzazione di un cappotto termico, su parti comuni condominiali o in case unifamiliari adibite ad abitazione principale, deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
I materiali isolanti che potranno essere utilizzati, dovranno rispettare i criteri ambientali minimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi per gli interventi di isolamento termico, la detrazione è calcolata su un ammontare totale delle spese non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti ed abbiano uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro ad unità immobiliare per condomini dalle 2 alle 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro per condomini con più di 8 unità immobiliari.
2. Lavori di sostituzione impianti di climatizzazione:
I lavori dovranno sostituire impianti vecchi con nuovi impianti di classe energetica più alta.
I limiti di spesa ammessi, sono:
- fino a 20.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
- fino a 15.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Per le unità immobiliari singole, però, c’è un limite di due case di proprietà a persona per ricevere il bonus.
3. Lavori per il rinforzo strutturale:
Riguarda tutti gli interventi per la riduzione del rischio sismico in edifici che si trovano nella zona a rischio sismico 1, 2 e 3.
I limiti di spesa sono pari a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Limiti di spesa degli interventi aggiuntivi
Gli interventi aggiuntivi, detti anche trainati, che vengono compresi nel superbonus 110% solo se svolti insieme a quelli principali, sono:
- la sostituzione di finestre e di strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore o che risultino accorpate al manufatto: il limite di spesa è di 60.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda per uso domestico: il limite di spesa è di 60.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici collegati alla rete elettrica su determinati edifici:
- in questo caso, il limite di spesa è di 48.000 euro per singola unità immobiliare e nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
- la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale: il limite di spesa è di 30.000 euro per ciascun immobile;
- l’installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici: il limite di spesa è di 3.000 euro;
- l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati: il limite di spesa è di 1.000 euro per ogni kWh.
È possibile anche consultare la guida del Superbonus 110% pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.