- Cos’è il Sismabonus 110%?
- Chi ha diritto al Sismabonus 110?
- Chi può richiedere il Sismabonus 110%?
- Come funziona il Sismabonus 110%?
- Quali lavori rientrano nel Sismabonus 110%?
- Cosa rientra nel Sismabonus con demolizione e ricostruzione?
- Interventi ammessi
- Quando richiedere il sismabonus 110%
- Come ottenerlo
- Bonus collegati
Cos’è il Sismabonus 110%?
Il Sismabonus 110% è un’agevolazione fiscale per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento strutturale della propria abitazione nella zona sismica 1, 2 e 3.
La detrazione è pari al 110% delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 €, da ripartire in 5 quote annuali.
Tra gli interventi concessi dal sismabonus 110%, ci sono anche quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio, consentendo di beneficiare degli aiuti anche tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’elenco dei Comuni nelle zone sismiche 1,2 e 3 è consultabile qui.
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Chi ha diritto al Sismabonus 110?
I beneficiari che hanno diritto al Sismabonus e Sismabonus 110% sono:
- tutti i contribuenti IRPEF, residenti o non residenti in Italia, proprietari degli immobili, tra cui:
- i singoli soggetti intesi come persone fisiche;
- i condomini;
- i titolari di diritti di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) sugli immobili oggetto di interventi antisismici, tra cui anche locatori o comodatari;
- gli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari);
- le cooperative;
- le organizzazioni che non hanno scopo di lucro;
- le società sportive;
- gli imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive.
Hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, anche:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio (ovvero la persona con la quale si ha una relazione affettiva stabile e con la quale si vive insieme), non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
In questi casi, fermo restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali siano intestate al proprietario dell’immobile.
In caso di lavori che si effettuano nelle parti comuni di edifici condominiali, il beneficio è da riferirsi all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. Questo vuol dire che la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della sua parte.
Novità 2022/2023
Si può accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito per i Bonus Edilizi se, entro il 16/02/2023:
– il richiedente ha stipulato un accordo per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. In particolare, basta un pagamento eseguito entro il 16/02 oppure un’autocertificazione del richiedente e fornitore;
– l’impresa che ha seguito i lavori di ristrutturazione sull’immobile da acquistare ha già richiesto il titolo abitativo.
A seguito dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare frodi fiscali, sono stati presi anche altri provvedimenti per i Bonus Edilizi (cioè Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Barriere Architettoniche e Bonus Facciate -quest’ultimo valido solo fino al 2022-) che sono, principalmente, tre:
1. si potrà cedere il credito d’imposta a fornitori o altri soggetti fino a 5 volte. Chi acquista il credito per la prima volta, poi, potrà cederlo solo a banche e intermediari finanziari, soggetti appartenenti ad un gruppo bancario e ad imprese di assicurazione.
Inoltre, dal 1 maggio 2023, viene data la possibilità alle banche di cedere il credito d’imposta ai propri clienti (correntisti) privati professionali, cioè banche, assicurazioni e imprese di grandi dimensioni;
2. per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
• la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti;
3. chi ha effettuato la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, ma non li ha ancora utilizzati, potrà utilizzarli nei 10 anni successivi con rate di pari importo. Per fare ciò, è necessario che vi sia stata fatta comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.
Chi può richiedere il Sismabonus 110%?
Il Sismabonus 110% si può richiedere, per i lavori ammessi, tramite:
- la detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, nella dichiarazione dei redditi;
- la cessione di credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione spettante. Tale credito potrà essere ceduto una seconda volta, ma solo a determinate categorie di soggetti (ad esempio, banche), oppure dovrà essere utilizzato per ridurre imposte e/o contributi prima della data di scadenza prevista dalla detrazione;
- lo sconto in fattura, che consiste in un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Da questi ultimi, verrà poi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
In questi 2 ultimi casi, si dovrà trasmettere la comunicazione tramite il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, seguendo la procedura disponibile nel sito web.
La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sosterranno le spese per gli interventi.
Ma, se la cessione viene fatta a favore:
- delle banche o intermediari: si può fare la comunicazione entro il 30 novembre dell’anno successivo, pagando una sanzione di 250 €;
- di altri, come fornitori o altri privati diversi dalle banche o intermediari: si può fare la comunicazione entro il 30 novembre con pagamento della sanzione di 250 €, solo con un accordo di cessione firmato entro il 31 marzo dell’anno successivo alle spese per gli interventi.
Per richiederlo tramite la detrazione, occorre indicare, nella dichiarazione dei redditi:
- i dati catastali identificativi dell’immobile, presenti nella visura catastale o atto notorio;
- se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile (come ad esempio un inquilino): serviranno anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione;
- per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali: i singoli condòmini dovranno indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, saranno riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.
Come funziona il Sismabonus 110%?
Il Sismabonus 110% è stato introdotto successivamente al Sismabonus “normale” presente nel Bonus Ristrutturazione Edilizia 2024.
Il sismabonus “normale” comprende le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2024 per interventi antisismici su edifici presenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, ovvero in zone 1, 2 e 3.
La detrazione che spetta per singola unità immobiliare è:
- del 50% se l’intervento non porta alla riduzione di nessuna classe di rischio sismico;
- del 70% se l’intervento porta alla riduzione di una classe di rischio sismico;
- dell’80% se l’intervento porta alla riduzione di due classi di rischio sismico.
La detrazione da calcolare è su un importo complessivo di 96.000 € per unità immobiliare, per ciascun anno e fruibile in 5 rate annuali di pari importo.
In caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetta fino al:
- 75%: se l’intervento porta al passaggio di una classe di rischio sismico inferiore;
- 85%: se l’intervento porta al passaggio di due classi di rischio sismico inferiore.
In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un totale delle spese non superiore a 96.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Se, insieme all’adeguamento sismico, si volessero realizzare anche lavori di miglioramento energetico presenti nell’Ecobonus 2024, le percentuali di detrazione del Sismabonus 110% diventeranno:
- dell’80% delle spese sostenute, se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- dell’85% delle spese sostenute, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
In questo caso, la detrazione deve essere calcolata su un totale delle spese non superiore a 136.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Quali lavori rientrano nel Sismabonus 110%?
Il sismabonus 110% o Super Sismabonus, emanato successivamente, comprende le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2025 per interventi come:
- abbassamento del rischio sismico, anche senza miglioramento della classe di rischio;
- riduzione del rischio sismico: con passaggio di una o due classi di rischio inferiore;
- modifica di parti dell’edificio in intervento locale finalizzato al miglioramento sismico dell’edificio (come, ad esempio, il tetto);
- demolizione e ricostruzione di edifici per la riduzione del rischio sismico anche con variazione volumetrica (ovvero aumento del volume) rispetto all’edificio originale.
Cosa rientra nel Sismabonus con demolizione e ricostruzione?
Per demolizione e ricostruzione di un edificio si intende un intervento di ristrutturazione edilizia, anche quando l’immobile viene ricostruito con:
- diversa sagoma;
- diversi prospetti;
- diversa area di sedime, cioè la superficie piana del terreno su cui poggiano le fondazioni di un edificio;
- diverse caratteristiche planivolumetriche e tipologiche: una rappresentazione è planivolumetrica quando consente di farsi un’idea sia della pianta o del prospetto dell’oggetto, che del suo volume, attraverso le ombre;
- incrementi di volumetria.
Perciò, il sismabonus 110% può essere ottenuto purché i lavori di demolizione vengano qualificati come “ristrutturazione edilizia” dal punto di vista amministrativo e non come interventi di “nuova costruzione”.
Interventi ammessi
Gli interventi antisismici ammessi sono quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Perciò, gli interventi locali e microinvasivi che sono ammessi al sismabonus 110% comprendono:
- il ripristino di parti ed elementi dell’edificio che risultano danneggiati, al fine di riportare la struttura dell’edificio alla condizione di partenza in cui si trovava prima dell’accaduto. Ad esempio a causa di esposizione, umidità o invecchiamento;
- il miglioramento della capacità di resistenza e duttilità (o adattabilità) di specifiche parti o elementi, anche nel caso in cui non siano stati danneggiati;
- gli interventi di consolidamento strutturale finalizzati per impedire possibili crolli dell’edificio.
Ad esempio:- tra pareti murarie;
- tra pareti e travi o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti;
- chiodature tra elementi lignei (cioè di legno) di una copertura o di un solaio o tra componenti prefabbricati;
- gli interventi sulle coperture.
Ad esempio, sugli orizzontamenti (solaio) o su loro porzioni per l’aumento della capacità portante, per la riduzione dei pesi o per l’eliminazione delle spinte sulle strutture verticali.
Non vi è, inoltre, un limite di interventi microinvasivi che si possono eseguire su un singolo edificio.
Quando richiedere il sismabonus 110%
Il sismabonus 110% si può richiedere solo qualora il professionista abilitato attesti che gli interventi effettuati per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica siano state “di riparazione o locali”, come definiti al punto 8.4.1 delle NTC 2018, consultabili qui.
Come ottenerlo
Ci sono tre modalità attraverso le quali è possibile ottenere il Sismabonus 110%:
- il beneficiario paga direttamente il fornitore, così da usufruire della detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute nei successivi 5 anni;
- il beneficiario paga direttamente il fornitore e trasforma la sua detrazione in credito d’imposta, come indicato precedentemente;
- il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, rinunciando alla detrazione, come indicato precedentemente.