Il reddito di emergenza (detto anche REM) è una misura di sostegno al reddito, introdotta per aiutare i cittadini e le famiglie in difficoltà a causa del Covid-19 e che non percepiscono nessun altro aiuto economico, come ad esempio il reddito di cittadinanza.
A seguito del Decreto Sostegni Bis, questa misura è stata prorogata per altri quattro mesi del 2021, ovvero per giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Il REM è un contributo economico da 400 euro a massimo 840 euro al mese, in base alla composizione del proprio nucleo familiare, che può essere richiesto con BonusX, per le nuove quattro mensilità, dal 1 luglio al 30 luglio 2021.
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A chi spetta
Il reddito di emergenza 2021 può essere richiesto da:
- chi non percepisce nessuna altra misura di sostegno al reddito per la crisi Covid-19;
- chi non percepisce il reddito di cittadinanza;
- lavoratori con reddito inferiore alla soglia REM.
Il REM è richiedibile anche da ex beneficiari di NASpI o di DIS-COLL, solo se:
Requisiti
Per ottenere le mensilità REM di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, bisogna rispettare tutti i seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- il valore dell’ISEE 2021 deve essere inferiore a 15.000 euro;
- il valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021 deve essere inferiore alla soglia REM di 400 euro moltiplicata per la scala di equivalenza e tenuto conto del canone di affitto.
I 400 euro possono essere moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, arrivando fino a 800 euro, oppure fino a 840 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come spiegato nei paragrafi sotto. Inoltre, nel caso in cui il nucleo familiare viva in affitto, la soglia di reddito è ulteriormente incrementata di un dodicesimo del canone annuo di locazione risultante dall’ISEE (esempio: se dall’ISEE risulta che pago 1.200 euro all’anno di affitto, la mia soglia di reddito aumenterà di altri 100 euro, cioè 1.200/12); - il valore del patrimonio mobiliare familiare dell’anno 2020 deve essere inferiore a 10.000 euro.
La soglia di 10.000 euro può aumentare di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.
In presenza di uno o più componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, il massimo di 20.000 euro è incrementato di altri 5.000 euro per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente.
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Casi di esclusione
Coloro che non possono accedere al REM sono:
- i titolari di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- i titolari di pensione indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- i titolari di un rapporto di lavoro dipendente se la retribuzione lorda è superiore agli importi del reddito di emergenza;
- i percettori del reddito di cittadinanza;
- i percettori del bonus di 2.400 euro, per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo;
- i percettori del bonus da 1.200 a 3.600 euro, per i collaboratori sportivi;
- i percettori del bonus 600 euro per partita iva;
- i percettori del bonus colf e badanti.
Compatibilità
Sono, invece, compatibili con il REM i percettori dei trattamenti assistenziali non pensionistici, ovvero:
- l’indennità di accompagnamento;
- l’assegno di invalidità civile;
- l’assegno ordinario di invalidità.
Calcolo e scala di equivalenza
Il calcolo è basato sulla stessa scala di equivalenza del reddito di cittadinanza (detto anche RDC).
Il totale dell’importo REM che spetta ai nuclei è calcolato nel seguente modo:
- si moltiplica il valore base del REM, quindi 400 euro, per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, arrivando a 800 euro;
- in caso di componenti disabili gravi o non autosufficienti, si moltiplicano 400 euro per il parametro 2,1 e, perciò, l’ammontare arriva ad un massimo di 840 euro.
Il valore della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare e viene incrementato:
- di 0,4 per ogni altro componente maggiore di 18 anni;
- e di 0,2 per ogni altro componente minorenne.
Esempi:
- Se un nucleo è composto da due adulti ed un minorenne, il calcolo sarà: 1+0,4+0,2 = 1,6.
- Se un nucleo è composto da tre adulti e due minorenni, il calcolo sarà: 1+0,4+0,4+0,2+0,2 = 2,2 ma tale punteggio verrà diminuito a 2 poiché è il limite massimo previsto.
Anche per i nuclei con componenti con disabilità grave, se viene superato il limite della scala di equivalenza di 2,1, il punteggio verrà ridotto sempre a 2,1.
Tabella importi 2021
Nucleo Familiare: | Scala di Equivalenza: | Importo spettante: |
1 componente adulto; | 1 | 400 |
2 componenti adulti; | 1,4 | 560 |
2 adulti e 1 minore; | 1,6 | 640 |
2 adulti e 2 minori; | 1,8 | 720 |
3 adulti e 2 minori; | 2 | 800 |
2 adulti 2 minori 1 disabile. | 2,1 | 840 |
Pagamento
Il pagamento del reddito di emergenza 2021 può avvenire attraverso l’accredito:
- sul conto corrente, attraverso il bonifico bancario o postale;
- sul libretto postale;
- tramite il bonifico domiciliato, cioè il pagamento sarà effettuato in contanti nella sede delle Poste Italiane indicata dal richiedente.