Congedo Parentale Facoltativo
Astensione dal lavoro nei primi anni di vita del bambino con un’indennità fino al 30% della retribuzione.
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Cos’è il Congedo Parentale Facoltativo?
Il congedo parentale facoltativo (detto anche “maternità facoltativa”), diversamente dalla maternità obbligatoria, è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro per stare al fianco del proprio bambino durante i primi anni di vita.
Il congedo parentale è previsto sia per genitori naturali che per genitori adottivi o in affido pre-adottivo.
Chi ha diritto al Congedo Parentale Facoltativo?
Il congedo parentale è dedicato ai genitori lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA).
L’indennità non è prevista per genitori:
• disoccupati o sospesi dal lavoro;
• lavoratori domestici;
• lavoratori a domicilio.
Requisiti
Possono richiedere il congedo parentale facoltativo coloro che, al momento della presentazione della domanda, siano:
• lavoratori e/o lavoratrici con un rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato;
• lavoratori e/o lavoratrici agricoli con un contratto a tempo determinato.
I lavoratori e/o lavoratrici agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale:
• entro il primo anno di vita del bambino se hanno effettuato almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente la nascita;
• dal primo anno e 1 giorno e:
◦ fino ai 6 anni, per i periodi di congedo in cui è prevista l’indennità;
◦ fino ai 12 anni del bambino, per i periodi di congedo utilizzabili.
Questi ultimi due casi sono validi solo per i lavoratori agricoli che hanno questi due requisiti insieme:
• l’iscrizione negli elenchi agricoli;
• 51 giornate di lavoro in agricoltura svolte nell’anno precedente la nascita o nello stesso anno di nascita, se le giornate di lavoro sono state svolte tutte prima dell’inizio del primo congedo.
Nel caso di adozione e di affido da parte di lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato, per il diritto al congedo parentale si tiene conto della data di ingresso in famiglia del minore e non della sua età.
Come funziona il Congedo Parentale Facoltativo e importi
Ai lavoratori che usufruiscono del congedo parentale facoltativo spetta, fino ai 12 anni del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio del congedo per un periodo complessivo massimo di:
• 9 mesi tra madre e/o padre, di cui 3 alla mamma e 3 al papà non trasferibili tra loro (in totale, 6 mesi) e altri 3 mesi trasferibili e fruibili in alternanza tra i genitori;
• 11 mesi, in caso di genitore solo.
Per adozioni e affidi, per il diritto all’indennità si tiene conto dell’ingresso in famiglia del bambino e non dell’età.
Ai lavoratori che terminano la maternità o paternità obbligatoria dopo il 31 dicembre 2022, spetta un aumento dal 30 all’80% dell’indennità per un mese massimo, da usufruire entro i 6 anni del figlio.
Durata e scadenza
La domanda di congedo parentale facoltativo può essere fatta entro i primi 12 anni di vita del bambino.
In particolare, il congedo spetta:
• alla madre, per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
• al padre, per un periodo continuativo o frazionato di massimo 7 mesi, anche durante la maternità obbligatoria della madre a partire dal giorno successivo al parto;
• al genitore solo (famiglia monogenitoriale), per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
Per i genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale parte dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino, fino al compimento dei 18 anni.
Il periodo di congedo parentale facoltativo può anche essere usufruito da entrambi i genitori contemporaneamente.
Documenti necessari
Sono necessari i seguenti documenti:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• documento di riconoscimento dell’altro genitore;
• eventuale certificato di adozione nazionale o internazionale o documentazione di affido;
• ultima busta paga del genitore richiedente e dell’altro genitore (se lavoratore dipendente);
• in caso di famiglia mono genitoriale (genitore solo):
◦ provvedimento del giudice che attesta la mancanza del diritto di genitorialità dell’altro genitore, per situazioni di abbandono dopo il riconoscimento del minore;
◦ documento di infermità rilasciato dal medico, per i casi di grave infermità dell’altro genitore;
◦ provvedimento di affido, nel caso di affidamento esclusivo.
In aggiunta ai documenti precedenti, sono necessari anche l’ultima dichiarazione dei redditi (ad esempio, il Modello 730) e/o il documento attestante eventuali redditi percepiti e tassati all’estero non inseriti in dichiarazione, nei casi in cui:
• il genitore abbia già fruito di 6 mesi di congedo;
• il minore abbia un’età superiore ai 6 anni;
• il minore, in caso di affido o adozione, sia entrato in famiglia da più di 6 anni.
Infine, sono necessarie le seguenti informazioni:
• codice fiscale del richiedente, dell’altro genitore e del minore;
• numeri di giorni di congedo parentale facoltativo già utilizzati da ciascun genitore;
• data di fine del periodo di congedo obbligatorio;
• eventuali giorni di congedo parentale già utilizzati da ciascun genitore con enti di previdenza diversi dall’INPS con gestione privata;
• data di inizio del periodo di congedo parentale che si vuole richiedere;
• IBAN per ricevere l’accredito dell’indennità solo se lavoratori a tempo determinato dei settori agricolo, stagionale o dello spettacolo.
Come fare domanda Congedo Parentale Facoltativo?
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Chi paga il Congedo Parentale Facoltativo?
Il congedo parentale facoltativo è pagato dall’INPS. Per ricevere il pagamento dell’indennità per tutti i giorni di congedo utilizzati è necessario presentare la domanda prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
Se viene presentata dopo, verranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione della domanda.
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